RnS
Statuto
Art 1 Natura e fine
§ 1 È costituita dall’Associazione privata di fedeli "Rinnovamento nello Spirito Santo" che, all’interno della omonima corrente spirituale, opera nella Chiesa per il rinnovamento della vita cristiana.
§ 2 L’Associazione ha sede in Roma.
Art 2
L’Associazione persegue le seguenti finalità:
la riscoperta della grazia battesimale e della propria identità cristiana;
la conversione permanente della propria vita conformandola sempre più allo stile del Vangelo;
l’aiuto ad accogliere una rinnovata effusione dello Spirito Santo, la Sua guida, i Suoi doni e carismi
la formazione al servizio ministeriale nella Chiesa e nella società;
la promozione e la formazione di Gruppi di Rinnovamento e di forme di Comunità del "Rinnovamento nello Spirito Santo".
Art 3
L’Associazione svolge tutte le attività necessarie o utili al raggiungimento delle finalità espresse dall’art. 2. Promuove inoltre la formazione religiosa dei suoi membri per una loro sempre maggiore partecipazione alla missione evangelizzatrice della Chiesa e per una presenza incisiva nei campi della cultura, della carità e dell’impegno sociale.
Art 4 Appartenenza
§ 1 Sono membri dell’Associazione i singoli fedeli laici che, dopo il previsto cammino di preparazione, hanno ricevuto la preghiera per una rinnovata effusione dello Spirito Santo e dichiarano di voler operare attivamente nella Associazione.
§ 2 Alle stesse condizioni di cui al primo paragrafo possono essere membri dell’Associazione:
i sacerdoti (cfr. CDC, can 298, § 1);
i religiosi e le religiose con il consenso dei loro superiori (cfr. CDC, can 307, § 3).
Art 5 Organi di Servizio
L’Associazione si articola in Gruppi locali, cellule base del "Rinnovamento nello Spirito Santo", che sono collegati tra di loro a livello regionale e nazionale. A tutti i livelli sono preposti dei Coordinatori i quali, pur con uno stile di iniziativa responsabile, sono al servizio dell’unità, della comunione e del cammino secondo lo spirito del Rinnovamento.
Art 6
§ 1 Sono organi di servizio dell’Associazione:
il "Pastorale di Servizio" del Gruppo locale;
il Coordinatore del Gruppo locale o delle Comunità;
il Consiglio Regionale;
il Comitato Regionale di Servizio;
il Coordinatore Regionale;
il Consiglio Nazionale;
il Comitato Nazionale di Servizio;
il Coordinatore Nazionale.
§ 2 I membri di ciascuno degli organi di cui al paragrafo precedente sono eletti a norma del can. 119, § 1 e durano in carica un triennio.
Art 7 A livello locale
§ 1 Il "Pastorale di Servizio" del Gruppo è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) ed è eletto dai membri dell’Associazione appartenenti al Gruppo locale.
§ 2 Il "Pastorale di Servizio" del Gruppo locale o delle Comunità:
riconosce i membri che compongono il Gruppo in quanto realizzano le condizioni previste dall’art. 4;
discerne e guida il cammino spirituale e comunitario del Gruppo;
favorisce l’esercizio dei carismi e la promozione dei "ministeri di fatto";
persegue, in armonica collaborazione con la propria Chiesa locale, le finalità espresse negli artt. 2 e 3 del presente Statuto.
Art 8
§ 1 Il Coordinatore del Gruppo locale:
convoca e presiede il "Pastorale di Servizio" del Gruppo coordinandone l’attività di servizio;
promuove l’attuazione degli indirizzi e delle decisioni comunicate dagli organi nazionali e regionali;
svolge una costante azione di comunione all’interno del Gruppo di "Rinnovamento nello Spirito Santo" e con le altre realtà di ispirazione carismatica e promuove la collaborazione con le realtà ecclesiali locali.
§ 2 Il Coordinatore viene eletto dai membri del Gruppo locale, in seno ai membri del "Pastorale di Servizio" del Gruppo.
Art 9A livello regionale
§ 1 Il Consiglio Regionale è composto dai membri del Comitato Regionale di Servizio di cui al successivo art. 10 e dai Coordinatori dei Gruppi di "Rinnovamento nello Spirito Santo" della Regione o delle diocesi della Regione o delle Zone interdiocesane, scelti secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno dell’Associazione.
§ 2 Spetta al Consiglio Regionale:
a) decidere come attuare i programmi e le iniziative nazionali e come promuovere, in sintonia con gli organismi nazionali, tutte le attività pastorali ed organizzative, a livello regionale;
b) assolvere agli altri compiti previsti, a livello regionale, dal Regolamento interno dell’Associazione.
Art 10
§ 1 Il Comitato Regionale di Servizio è composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque).
§ 2 L’elezione del Comitato Regionale di Servizio viene effettuata dal Comitato Regionale di Servizio uscente e dai Coordinatori dei "Pastorali di Servizio" dei Gruppi di "Rinnovamento nello Spirito Santo" riconosciuti nella Regione. Lo stesso collegio elegge, successivamente, in seno ai membri del Comitato Regionale di Servizio eletti, il suo Coordinatore.
§ 3 Il Comitato Regionale di Servizio riconosce come formalmente costituiti i singoli Gruppi e le Comunità.
§ 4 Il Comitato Regionale di Servizio è corresponsabile con il Coordinatore Regionale per l’attuazione dei programmi e delle iniziative decisi dai competenti organi a livello nazionale o deliberati a livello regionale.
Art 11
§ 1 Il Coordinatore Regionale:
convoca e presiede il Comitato Regionale di Servizio e ne coordina le attività pastorali ed organizzative, in ottemperanza alle direttive del Comitato Nazionale di Servizio e secondo le necessità della Regione;
convoca e presiede il Consiglio Regionale;
svolge una costante azione di comunione all’interno dei Gruppi del "Rinnovamento nello Spirito Santo" e promuove la collaborazione con tutte le realtà ecclesiali esistenti nella Regione;
rappresenta i Gruppi del "Rinnovamento nello Spirito Santo" esistenti nella Regione presso la Conferenza Episcopale Regionale;
rappresenta a tutti gli effetti, a livello regionale, l’Associazione verso l’interno e verso l’esterno.
§ 2 Il Coordinatore Regionale viene eletto secondo le modalità di cui al secondo paragrafo dell’art. 10.
Art 12A livello nazionale
§ 1 Il Consiglio Nazionale è composto dai membri del Comitato Nazionale di Servizio di cui al successivo art. 13 e dai Coordinatori Regionali.
§ 2 Spetta al Consiglio Nazionale:
decidere gli indirizzi generali, le iniziative e i programmi nazionali, che poi saranno attuati dagli organi competenti a diversi livelli;
redigere e modificare lo Statuto dell’Associazione ed il Regolamento interno;
assolvere a tutte le funzioni di sua competenza previste dallo Statuto, dal Regolamento interno e dalle norme di comportamento che regolano la vita del "Rinnovamento nello Spirito Santo";
nominare un componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione "ALLEANZA del Rinnovamento nello Spirito Santo", di cui al successivo 2.art. 17, scegliendoli tra persone dotate di adeguata professionalità.
§ 3. I membri del Consiglio Nazionale fanno parte di diritto dell’Assemblea dei Fondatori della Fondazione "ALLEANZA del Rinnovamento nello Spirito Santo", di cui al successivo art. 17.
Art 13
§ 1 Il Comitato Nazionale di Servizio è composto da 9 (nove) membri, eletti dal Consiglio Nazionale.
§ 2 Lo stesso Consiglio Nazionale elegge, successivamente, in seno ai nuovi membri del Comitato Nazionale di Servizio, il Coordinatore Nazionale.
§ 3 Il Comitato Nazionale di Servizio svolge una funzione propositiva in ordine alle finalità e alle attività di cui agli artt. 2 e 3 del presente Statuto e dà attuazione a tutte le attività pastorali ed organizzative, decise dal Consiglio Nazionale, utili alla realizzazione delle finalità di cui sopra.
Art 14
§ 1 Il Coordinatore Nazionale:
convoca e presiede il Comitato Nazionale di Servizio ed il Consiglio Nazionale e coordina le attività pastorali ed organizzative dell’Associazione, in ottemperanza alle direttive del Comitato Nazionale di Servizio e secondo le necessita dell ’Associazione medesima;
coordina le attività pastorali ed organizzative dell’Associazione "Rinnovamento nello Spirito Santo";
presiede di diritto la Fondazione "ALLEANZA del Rinnovamento nello Spirito Santo";
rappresenta l’Associazione presso la Conferenza Episcopale Italiana e ogni altra istanza.
§ 2 Il Coordinatore Nazionale viene eletto secondo le modalità di cui al secondo paragrafo dell’art. 11.
Art 15Rapporti con i vescovi italiani
§ 1 Il "Rinnovamento nello Spirito Santo", in quanto Associazione privata di fedeli, fa sue le direttive pastorali dei Vescovi a livello diocesano, regionale e nazionale, incoraggiando i propri membri a mettere a disposizione della Chiesa le loro capacità, come anche i doni e i carismi, della cui autenticità sono giudici gli stessi pastori (cfr. LG, 12).
§ 2 I membri del Gruppo locale si impegnano, altresì, in modo responsabile e creativo nella Chiesa particolare, coinvolgendosi attivamente nei progetti pastorali della medesima.
§ 3 Il "Rinnovamento nello Spirito Santo" può, come previsto dal can 324, § 2 del Codice di Diritto Canonico, scegliere attraverso i suoi organi statutari un "Consigliere Spirituale", tra i sacerdoti secolari e religiosi appartenenti alla Associazione stessa, e ne chiede conferma alla Conferenza Episcopale Italiana.
Art 16 Dissociazione
§ 1 I membri possono abbandonare liberamente l’Associazione.
§ 2 In caso di comprovata irregolarità, i membri possono essere dissociati rispettivamente dal "Pastorale di Servizio" del Gruppo oppure dal proprio Comitato Regionale di Servizio.
§ 3 Contro il provvedimento di cui al comma precedente è possibile il ricorso rispettivamente al Comitato Regionale di Servizio o al Comitato Nazionale di Servizio.
Art 17Mezzi di sostentamento
§ 1 Le attività ordinarie dell’Associazione sono sostenute attraverso il concorso di offerte libere degli associati, le quote sociali ed i contributi associativi di qualsiasi natura che - amministrati dagli organi di servizio ai vari livelli - costituiscono il patrimonio dell’Associazione.
§ 2 Detto patrimonio sociale - suscettibile di incremento in virtù di atti di liberalità e delle attività svolte - non può essere distribuito durante la vita dell’Associazione, È intrasmissibile sia inter vivos che mortis causa e deve essere destinato, fatta salva ogni diversa eventuale disposizione di legge, esclusivamente al perseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.
§ 3 Il Comitato Nazionale di Servizio dell’Associazione predisporrà, ogni anno, successivamente alla Convocazione Nazionale, un rendiconto economico e finanziario dell’attività dell’ente, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Nazionale entro il termine di quattro mesi dalla conclusione della predetta Convocazione.
§ 4 Al fine della predisposizione del rendiconto di cui al p.3, i Coordinatori Regionali faranno pervenire al Coordinatore Nazionale, entro il mese di giugno di ogni anno, i dati riepilogativi dei movimenti economico-finanziari attinenti all’attività svolta a livello regionale.
§ 5 Per tutte le manifestazioni pubbliche indette dall’Associazione, nel corso delle quali si svolgano anche attività aventi rilevanza giuridico-economica, l’Associazione "Rinnovamento nello Spirito Santo" si potrà avvalere della Fondazione "ALLEANZA del Rinnovamento nello Spirito", nonchè delle Cooperative e di ogni altra struttura nata per volontà dell’Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo o comunque operante nell’orbita dell’Associazione, per volontà della medesima o in virtù di accordi con essa sottoscritti.
Art 18Disposizioni finali e transitorie
In caso di scioglimento dell’Associazione - che dovrà essere deliberato dal Consiglio Nazionale, cori il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto - gli eventuali beni mobili di sua proprietà saranno devoluti, fatti salvi i diritti acquisiti e le volontà degli offerenti (cfr. CDC, can. 326, § i e § 2), ad istituzioni aventi finalità analoghe, indicate dalla Conferenza Episcopale Italiana.
Art 19
Per eventuali dubbi interpretativi e per quanto non esplicitamente espresso nel presente Statuto, si farà riferimento alle norme del Codice di Diritto Canonico, alla nota pastorale della Commissione Episcopale per il laicato della Conferenza Episcopale Italiana su "Le aggregazioni laicali nella Chiesa" e, in quanto compatibili, alle disposizioni del codice civile in materia di Associazioni.
Per altre informazioni visitare il sito www.rns-italia.it
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